Il
congedo di maternità
Donna Moderna - 10 feb 2006
di Laura
D'Orsi
Tutta la normativa attuale è contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e di sostegno della maternità e della paternità" (Decreto
Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151).
Anche se lavori part-time o a domicilio, se sei libera professionista senza cassa
pensionistica o se non hai un contratto a tempo
indeterminato, hai diritto a specifiche tutele. In particolare sono state
recentemente assimilate le normative riguardanti la
maternità nelle collaborazioni coordinate e
continuative alle forme e modalità del lavoro dipendente:
informati presso i sindacati o presso il tuo comune. In generale, se hai un
contratto di lavoro subordinato,
hai diritto alle agevolazioni seguenti.
Congedo di maternità e paternità
È l'astensione obbligatoria dal
lavoro da parte della mamma (o del papà, se la mamma vi rinuncia): si estende
dai due mesi precedenti la data presunta del parto (vale la data indicata sul
certificato medico) fino ai tre mesi successivi, oppure a partire da un mese prima e nei quattro successivi al parto, se questa
scelta non pregiudica la tua salute e quella del bambino.
Il totale dei mesi di astensione obbligatoria è
comunque di cinque mesi
(salvo casi di gravidanze problematiche) e la retribuzione è pari all'80% dello stipendio (viene erogato dall'Inps), ma molti contratti prevedono l'integrazione al 100% a carico del datore di lavoro.
Il congedo obbligatorio è possibile anche per lavoratrici che hanno adottato o avuto in affidamento
un bambino di età non superiore ai sei anni nei primi
tre mesi dal suo arrivo in famiglia. Nel caso di adozioni
o affidamenti internazionali, il congedo spetta anche se il minore ha superato
i sei anni di età e sino al compimento dei diciotto anni.
Congedo parentale
È l'astensione facoltativa dal
lavoro da parte della mamma o del papà, con regole specifiche. La durata
massima del congedo della madre è di sei mesi, da
coordinare con il congedo cui ha diritto il padre. La coppia può sommare al massimo undici mesi di assenza e la retribuzione è pari
al 30% dello stipendio.
Se la madre è o diventa single, le spettano per intero
dieci mesi. Il congedo può essere utilizzato fino agli otto anni di vita del
bambino.
Puoi anche usufruire di permessi retribuiti per gli esami e le visite prenatali
se devono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Esistono inoltre i riposi giornalieri
e i congedi per la malattia del figlio
(non retribuiti, salvo contratti particolari): questi ultimi possono essere
sfruttati da entrambi i genitori a scelta. Fino al compimento dei tre anni del
bambino non ci sono limiti, mentre tra i 3 e gli 8 anni di età
sono consentiti 5 giorni all'anno.
La legge sulla tutela della maternità prevede anche il divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro
fino al compimento di un anno d'età del bambino e il diritto di conservazione del posto con le medesime mansioni.
In caso di parti plurimi, adozioni o bambini portatori di handicap, sono
previsti congedi e norme particolari.
Tutela sanitaria
La legge tutela la salute della donna in gravidanza: è vietato adibire le donne lavoratrici al trasporto e al sollevamento di
pesi, all'esposizione di sostanze tossiche o
radiazioni, al lavoro notturno. Per godere di
queste misure, la futura mamma deve presentare un certificato medico che attesti il suo stato. Il certificato
può essere richiesto: al medico di famiglia,
all'ufficiale sanitario, al ginecologo dell'Asl o del consultorio.
Se il certificato viene redatto da un medico privato, il datore di lavoro ha la facoltà di accettarlo o chiedere che venga confermato da un medico di una struttura pubblica.
Le donne in gravidanza (comprese le straniere non iscritte al Sistema Sanitario
Nazionale) hanno il diritto di assistenza gratuita durante la gravidanza (visite ed
esami) e il parto. È sufficiente che si rivolgano alle strutture pubbliche (ospedali, ambulatori) con la
richiesta del medico di famiglia e il proprio tesserino
sanitario. Per la tutela della propria salute, la futura mamma
si può rivolgere anche ai consultori pubblici
(o privati convenzionati) nei quali è prevista l'assistenza alla gravidanza,
svolta da figure professionali quali l'ostetrica (che può prescrivere esami di
laboratorio e strumentali) e il ginecologo.