POLONIA

Settembre 2002

 

Avvertimento: Dal 1 ottobre 1998, l'Italia e la Polonia sono legate dalla Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

I - Esigenze documenti

1 - testi di riferimenti

* Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozione internazionale;

* Codice della Famiglia e della Tutela polacca (articoli 114 a 127 e 131 modificati).

* Ordinanza del 25 maggio 1970 del Ministero della Giustizia concernente l'ottenimento delle informazioni sulla situazione giuridica dei bambini adottati dalle persone che risiedono fuori della Polonia.

* Codice della Procedura civile polacca (articoli 42) 257, 257.1, 257.2, 509, 568 a 578 e 585 a 589 modificati.

* Legge del 29-09-1986 relativa agli atti di stato civile (articoli 47 a 49).

* Paragrafo 11 p.1/3 dell'ordinanza del Ministro della Giustizia polacca del 14 giugno 1992, relativa alla parcella degli avvocati.

* Ordinanza del Ministro dell'educazione Nazionale del 17 agosto 1993, Regolamento del Ministro del Lavoro e della Politica sociale del 16 febbraio 2001, ordinanza del Ministro del Lavoro e della Politica sociale del 17 settembre 2001, relativi ai centri di adozione e di tutela

2 - esigenze relative agli adottanti

* Le coppie di fatto non possono adottare.

* I celibi ed i divorziati non sono esclusi dell'adozione ma non sono prioritari.

* Una differenza di età adatta deve esistere tra gli adottanti e adottato.

* La legge non prevede età massima o minima per adottare. Tuttavia nella pratica, la preferenza è data alle donne di meno di 40 anni ed agli uomini di meno di 45 anni.

* Uno scarto massimo di 40 anni tra i genitori ed il bambino è rispettato.

3 - esigenze relative agli adottati

Osservazione: L'autorità centrale polacca considera la domanda "per bambino di meno di 2 anni in buona salute" come irrealizzabile. La maggior parte dei bambini proposti all'adozione internazionale sono grandi, in gruppi di fratelli composti di parecchi bambini, o sofferenti di patologie diverse.

4 - esigenze relative alle autorità competenti

In applicazione della Convenzione dell'Aia, la trasmissione dei fascicoli degli adottanti deve essere effettuata da un ente italiano autorizzato ed abilitato per l'adozione in Polonia

l'Ente autorizzato ed abilitato italiani trasmetterà i fascicoli di candidature degli adottanti ad uno dei centri abilitati dall'autorità centrale polacca per l'adozione.

II - Tipo di adozione

a - Forma della decisione

La decisione pronunciata dalle autorità è una decisione giudiziaria. Il bambino non perde la sua nazionalità polacca.

NB: la doppia nazionalità libera il cittadino polacco degli obblighi del servizio militare in Polonia se risiede nel paese della sua seconda nazionalità, per esempio in Italia.

b - Effetti della decisione 

In virtù delle disposizioni previste all'articolo 26-2 della Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993, la decisione di adozione pronunziata in Polonia produce in Italia gli effetti di un'adozione plenaria del diritto italiano, e cioè:

* Rottura dei legami di filiazione dell'adottato con la sua famiglia biologica;

* Creazione di un legame di filiazione tra l'adottato ed i genitori adottivi;

* Irrevocabilità della decisione

Osservazione: Nel caso in cui la procedura non rispetta le differenti tappe della convenzione del 29 maggio 1993, assenza degli accordi al proseguimento della procedura ", particolarmente), o che si trova fuori del suo campo di applicazione, (adottanti italiani che risiedono in Polonia o in un paese terzo) bisogna distinguere secondo la forma della decisione giudiziaria pronunziata in Polonia:

> Adozione detta in Polonia plenaria revocabile, pronunziata quando i genitori sono sconosciuti, deceduti decaduti dell'autorità parentale, con i seguenti effetti:

* Rottura dei legami di filiazione dell'adottato con la sua famiglia biologica;

* Creazione di un legame di filiazione tra l'adottato ed i genitori adottivi;

* Revocabilità della decisione;

* La costituzione di un nuovo atto di nascita dipende dalla decisione del tribunale.

> Adozione detta in Polonia plenaria irrevocabile, riservata ai casi in cui le genitori naturali consentono all'adozione senza designare l'adottante, con effetti:

* Rottura dei legami di filiazione dell'adottato con la sua famiglia biologica; 

* Creazione di un legame di filiazione tra l'adottato ed i genitori adottivi;

* Irrevocabilità della decisione.

 

 

III - Procedura

1 - costituzione del fascicolo di domanda di adozione

I documenti da trasmettere, , devono essere legalizzati  tradotti da un traduttore giurato, La legalizzazione al Consolato della Polonia in Italia è necessaria.

Il fascicolo deve essere costituito in due esemplari: l'originale della versione italiano e l'originale del fascicolo tradotto.

Le copie certificate conformi sono ammesse a titolo di originale..

  * Copia integrale dell'atto di matrimonio; ( il Centro Cattolico richiede certificato di matrimonio religioso- Il Centro laico un normale certificato di matrimonio)

* Copia dello stato di famiglia con dati anagrafici

* Copia integrale dell'atto di nascita di ciascuno dei candidati;

* Giustificativi di domicilio (titoli di proprietà o ricevute di pigione);

* Certificato di idoneità

* Rapporto di inchiesta sociale dei servi sociali

* Rapporto di inchiesta psicologica dei servizi sociali o ASL

* certificato medico sullo stato di salute fisica e psicologica di ogni membro della famiglia e sulla sterilità della coppia, all'occorrenza;

* situazione finanziaria: attestato del datore di lavoro che indica l'importo dello stipendio o dichiarazione dei redditi, copia certificata conforme, o, all'occorrenza, atto di proprietà o attestato di un notaio;

* Estratto del casellario giudiziario, per ciascuno dei candidati,;

* Lettera di motivazione manoscritta, firmata dalla coppia,;

* Impegno sull'onore o attestato dei servizi sociali di seguire il bambino (invio di un rapporto sulla buon'integrazione del bambino con gli adottanti);

* Impegno sull'onore ad informare senza termine l'autorità centrale polacca in caso di accettazione di un bambino in un altro paese 

* foto della famiglia e dell'interno del domicilio;

Le autorità polacche riconoscono ai documenti una validità di due anni, salvo bisogni specifici di attualizzazione.

2 - procedura locale

La procedura è gratuita, all'infuori della parcella di avvocato la cui assistenza non è obbligatoria.

Una commissione si riunisce almeno due volte per mese per deliberare sulle differenti richieste di adozione. Se il parere è favorevole, il candidato riceverà il fascicolo di un bambino e sarà invitato a recarsi in Polonia ad incontrarlo. Considerando il numero di domande, l'attesa può rivelarsi lunga.

È il tribunale delle tutele che decide della durata del periodo di vita comune dei candidati all'adozione col bambino.

Il tribunale fissa anche la data del giudizio. Un secondo viaggio per gli adottanti è generalmente necessario

Il giudizio diventa definitivo solamente 17 giorni dopo suo pronunziati. Gli adottanti dovranno prevedere dunque, o un terzo viaggio, o un soggiorno di quattro settimane in Polonia; bisogna contare una settimana per il passaporto.

 

IV - Dopo l'arrivo del bambino in Italia

gli adottanti sono invitati a trasmettere il fascicolo di adozione del bambino, al tribunale dei minori per la trascrizione nei registri dello stato civile

 

 

V - Gli indirizzi utili

autorità centrale polacca

Ministerswo Pracy i Polityki Spolecznej

U1. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 WARSZAWA 7

Commissione di Adozione Centrale (Publiczny Osrodek Adopcyjno-Opiekunczy).

Publiczny Osrodek Adopcyjno-Opiekunczy

ul. Nowogrodzka #75

02-018 Warszawa

Telefono e fax: 48/22/621-1075

 

LE COPPIE POSSONO RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI A:

Commissione per le adozioni internazionali

Via Barberini 38 a Roma.

Tel. : 06-42153252 e 06-42153253.

 Numeri di fax 06-42153249/50/51.

indirizzo e-mail cai.segreteria-enti@palazzochigi.it

Indirizzo web: http://www.commissioneadozioni.it/

Ministero degli Esteri

Piazzale della Farnesina 1 –ROMA tel.0636911

Ufficio Rapporti Col Pubblico U.R.P.

Sito web Ministero Affari Esteri - Ufficio Relazioni con il Pubblico

orari di apertura: 9.00 - 16.30 tutti i giorni, salvo il sabato e i giorni festivi.

Linea telefonica: 06.3691.8899

Fax: 06.3236210

 

 

 

 

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Varsavia - Ambasciata d'Italia

Amb. Giancarlo Leo

Placrowskiego, 6 - 00055 Varsavia

Tel. 004822 8263471/2/3

Fax 8278507

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Cracovia - Vice consolato onorario

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Katowice - Vice consolato onorario

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