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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Allegato ”A” all’atto in data 26 novembre 2006
NOME, SEDE
E FINALITA DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 1. Denominazione
É
costituita l’Associazione senza fini di lucro denominata “La Primogenita
International Adoption”(onlus).
Articolo 2. Sede
L’Associazione ha sede legale in Piacenza.
Essa
tuttavia può articolarsi in Sedi territoriali facenti capo alla sede
legale, al fine di rendere operative le finalità dell’Associazione stessa
sul territorio nazionale, e all’estero.
Articolo 3. Finalità
“La
Primogenita International Adoption” è un’Associazione apolitica ed ha per
scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà attraverso:
A)
la
promozione di tutte le attività miranti a facilitare e realizzare
l’adozione di minori stranieri in stato di abbandono, purché si trovino
tali secondo la loro legge nazionale, ed in conformità alle norme in
materia di adozione stabilite dalla convenzione dell’Aja;
B)
la
collaborazione con ogni mezzo per individuare, denunciare ed estirpare le
cause fondamentali del fenomeno dell’abbandono, considerato come
ingiustizia sociale, negli stessi paesi d’origine dei minori abbandonati;
C)
lo studio
delle situazioni di abbandono di minori, al fine di promuovere tutte le
attività inerenti l’adozione ed ogni altra forma di intervento
democratico, secondo i principi di minimo isolamento e massima
socializzazione;
D)
l’affermazione del concetto che lo scopo essenziale dell’adozione è quello
di dare una famiglia al minore che non ne ha, superando i pregiudizi
derivanti dalle differenze di origine etnica e geografica, di aspetto
fisico, di religione, casta o classe sociale, usi e tradizioni, affermando
quindi il valore sociale e affettivo della famiglia;
E)
l’affermazione e la divulgazione presso l’opinione pubblica, gli operatori
sociali, le autorità, sia in Italia che all’estero, del principio
dell’insostituibilità della famiglia per l’educazione e la crescita
equilibrata e serena dei bambini, mirando a sviluppare nel contempo la
consapevolezza delle inevitabili e dannose carenze provocate
dall’affidamento dei minori ad istituti anche se specializzati;
F)
il
sostegno e l’adesione ad ogni iniziativa che porti al raggiungimento di
una normativa internazionale in grado di regolare e proteggere l’adozione
con uniformità di principi in tutti gli stati. In particolare, che induca
tutti i pesi interessati a ratificare la convenzione dell’Aja e ad
adottare legislazioni ad essa confacenti;
G)
il
sostegno in ogni forma alle famiglie che hanno adottato e/o intendono
adottare minori stranieri, mediante lo scambio di esperienze tra le
famiglie stesse, l’organizzazione di incontri, congressi, studi,
l’attuazione di misure di accompagnamento e di sostegno psicologico,
l’adozione di ogni iniziativa tesa a facilitare l’inserimento dei bambini
adottati nella società;
H)
la
raccolta di materiale sulle esperienze di adozioni di minori di diverse
nazionalità;
I)
la
promozione di scambi di opinione, di studi, di ricerche allo scopo di
risolvere i pregiudizi razziali esistenti in Italia e negli altri paesi,
promuovendo iniziative atte a individuare, prevenire e sradicare
all’origine tali pregiudizi, nell’ambito della famiglia, della scuola, dei
mass media, contrastando i modelli culturali di comportamento che ne
derivano;
J)
altre
attività purché direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in
quanto integrative delle stesse;
K)
è fatto
espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate
dall’art. 10 lettera a D.L.G.S. N. 460/1998
ORGANI
ASSOCIATIVI E CARICHE SOCIALI
Articolo 4.
Organi associativi e cariche sociali
Sono
organi dell'Associazione:
-
l'Assemblea nazionale dei Soci, costituita dai Soci regolarmente iscritti
in regola con il pagamento annuale della quota associativa. Ha potere
consultivo e deliberativo.
-
il
Consiglio Direttivo nazionale, eletto dall’Assemblea dei Soci con funzioni
di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
-
il
Presidente, eletto dal Consiglio come garante del perseguimento delle
finalità ed obiettivi dell’Associazione. Ha funzioni direttive e
rappresentative.
Tutti gli
organi elettivi dell'Associazione durano in carica tre anni e al termine
del loro mandato sono rieleggibili. I
candidati eletti terranno l’ufficio per la durata del loro mandato e fino
a che i loro successori non siano stati eletti e qualificati.
Tutte le
cariche sociali sono svolte in modo gratuito.
Nessun membro dell’Associazione riceverà alcun guadagno pecuniario,
beneficio economico o profitto dalle attività, dai conti finanziari e
dalle risorse dell’Associazione.
Articolo
5. Diritti e doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione è volontaria e sarà aperta alle coppie che
hanno già effettuato un’adozione, alle coppie che hanno intrapreso l’iter
adottivo, ai soggetti adottati per il tramite dell’Associazione purché
maggiorenni e altresì, a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate
a favorire gli scopi dell’Associazione.
Chi
intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al
Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità
che la stessa si propone e di impegnarsi ad osservare il presente Statuto.
Il
Consiglio Direttivo é competente a deliberare in ordine alla domanda di
ammissione di nuovi aderenti e deve esprimere il suo parere a riguardo
entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. In assenza di un
provvedimento di rigetto della domanda entro il termine prestabilito, la
richiesta si intende accolta.
Gli
associati hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione,
intervenendo alle manifestazioni da questa organizzate, usufruendo delle
strutture che ad essa fanno capo, partecipando alle assemblee. Tutti i
soci hanno pari diritto ad accedere alle cariche sociali. L’adesione
all’Associazione è a tempo indeterminato.
Gli
associati hanno l’obbligo di pagare la quota associativa annualmente
stabilita dal Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti dal Consiglio
stesso.
La qualità
di socio si perde per decesso, dimissioni e/o per esclusione secondo le
norme del presente Statuto.
L’esclusione é deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio sia in
ritardo di più di sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo
svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle
dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni
statuarie o alle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
Il
provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato mediante raccomandata
A/R all’associato dichiarato decaduto, il quale, entro 30 giorni da tale
comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata A/R
inviata al Presidente dell’Associazione.
In caso di
dimissioni il socio dimissionario deve comunicare le sue decisioni per
iscritto al Consiglio Direttivo e la richiesta, se accettata dal
Consiglio, ha effetto immediato.
Gli
associati che per qualunque ragione abbiano cessato di appartenere
all’Associazione non possono richiedere il rimborso dei contributi
versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La
qualità di associato è personale ed intrasmissibile a qualunque titolo.
Tutti i
soci indistintamente hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.
L’attività
dei soci é svolta in modo volontario e gratuito.
Articolo 6. L’Assemblea dei soci
I soci
sono convocati dal Presidente in seduta ordinaria obbligatoriamente una
volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, mediante
comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno venti giorni prima di
quello fissato per l’adunanza.
Le
assemblee dei soci potranno comunque essere richieste in qualunque momento
purché se ne ravvisi la necessità dal Consiglio Direttivo o dal 30% dei
soci con diritto di voto. In tal caso esse dovranno essere convocate dal
Presidente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
secondo le modalità di cui sopra.
Il quorum
per la validità di tutte le assemblee dei soci sarà pari alla maggioranza
assoluta in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti ed
in regola con il pagamento delle quote , in seconda convocazione.
Articolo 7. Funzioni dell’Assemblea
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive
generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio
Direttivo, sulle modifiche allo Statuto e su tutte le questioni ad essa
deputate per legge o per statuto.
Articolo 8. Modalità di svolgimento delle riunioni dell’Assemblea
Hanno
diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola col pagamento
della quota annuale di Associazione.
L’Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in
mancanza, da un Presidente facente funzione, eletto dall’Assemblea a
votazione palese. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se
lo ritiene necessario, due scrutatori.
Delle
riunione si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed
eventualmente dagli scrutatori.
I soci
possono farsi rappresentare con delega scritta da altri soci, anche se
membri del Consiglio, salvo nel caso in cui si debba approvare il bilancio
o deliberare in merito a responsabilità dei consiglieri.
I soci
delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento
scritto. L’Associazione acquisisce la delega agli atti sociali. La stessa
persona non può rappresentare più di due associati. Spetta al Presidente
dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il
diritto di intervento all'Assemblea.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale,
purché in Italia.
Per
consentire al socio di esercitare i suoi diritti di elettorato
attivo/passivo l'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più
luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo
collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei
soci.
È pertanto
necessario che:
a)
sia
consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi via fax o a
mezzo posta elettronica la documentazione predisposta per la riunione,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
b)
sia
consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
Assembleari oggetto di verbalizzazione;
c)
sia
consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno;
d)
vengano
indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura
dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire dovendosi
ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e
il soggetto verbalizzante.
Articolo 9. Il Consiglio Direttivo
L’Associazione é amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque
membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni e i suoi
membri sono rieleggibili.
Il
Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente. Nel caso di
decesso o di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio
può nominare come sostituto il primo dei non eletti che rimarrà in carica
fino alla scadenza dell’intero Consiglio. Qualora ciò non fosse possibile
si procede ad elezioni suppletive.
Articolo 10. Funzioni del Consiglio
Il
Consiglio Direttivo dispone dei più ampi poteri nella gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione.
Esso
promuove e sviluppa le attività dell’Associazione, delibera sull’importo
della quota di associazione annuale, predispone obbligatoriamente il
bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,
delibera sull’istituzione e la chiusura di sedi periferiche e annualmente
ne verifica l’attività, può chiedere per gravi e comprovati motivi la
convocazione dell’Assemblea dei soci.
Il
Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri la gestione
delle attività inerenti ad uno degli scopi sociali, come pure
l’organizzazione di una o più manifestazione sociali.
Articolo 11. Modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio
Il
Consiglio può riunirsi tutte le volte che il Presidente lo ritiene
necessario o qualora sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e
comunque obbligatoriamente ogni tre mesi per la gestione ordinaria e due
volte all’anno per predisporre il bilancio consuntivo e per deliberare
sull’importo della quota di Associazione annuale.
Il
Presidente nomina un Segretario.
Le
deliberazione sopra indicate risultano validamente assunte se é presente
la maggioranza dei componenti del Consiglio e se ottengono il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
La
convocazione è fatta almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la
riunione, mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata a/r o
telefax o e-mail.
Il
Consiglio Direttivo può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede
sociale, purché in Italia.
É ammessa
la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza
o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, avendo ricevuto
via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione
predisposta per la riunione.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo
in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario
della riunione.
Delle
riunione si redice il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo12. Funzioni del Presidente
Il
Presidente è il principale direttore esecutivo dell’Associazione e delle
decisioni del Consiglio Direttivo ed assolve agli incarichi che sono
consueti per tale funzione. Egli cura la regolare attività
dell’Associazione e ne promuove lo sviluppo. In caso di assenza o di
impedimento viene sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente.
Egli
convoca e presiede come membro d’ufficio tutte le riunioni del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea e ne fa eseguire le deliberazioni; firma gli
atti ufficiali.
Il
Presidente del Consiglio direttivo é anche Presidente dell’Associazione.
Egli
rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in
giudizio. Cura i rapporti con i referenti esteri ed in tal caso può
avvalersi della collaborazione di uno dei Consiglieri con delega ai
rapporti con l’estero.
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
Articolo 13. Sedi territoriali
Le Sedi
territoriali sono istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Sono
strutture decentrate con il compito di curare i rapporti con le coppie,
che hanno conferito incarico all’Associazione, nel territorio di
riferimento secondo le direttive e le indicazione del Consiglio.
In
particolare possono:
·
promuovere
i corsi di formazione per le coppie che hanno fatto richiesta di aderire
all’Associazione, previo colloquio informativo;
·
seguire le
coppie nella prima fase di attesa e nella produzione della documentazione
richiesta dal paese adottivo;
·
seguire la
coppia durante il viaggio nel paese adottivo;
·
aggiornare
e integrare la banca dati relativa alle coppie aderenti, provvedendo
eventualmente alla regolarizzazione delle posizioni amministrative;
·
gestire le
procedure di post adozione;
·
predisporre misure di accompagnamento della coppia e del minore in fase
post adottiva.
Ogni sede
é presieduta da un Responsabile di sede, nominato dal Consiglio su
proposta del Presidente. Il Responsabile di sede risponde nei confronti
del Consiglio della correttezza e della gestione delle attività della sede
e della loro conformità ai programmi dell’Associazione.
Il
Presidente riunisce almeno ogni sei mesi i Responsabili di sede al fine
di:
-
verificare
il buon andamento della gestione e garantire omogeneità ed equilibrio
nella conduzione delle attività;
-
acquisire
orientamenti e proposte da sottoporre al Consiglio;
-
impartire
direttive unitarie derivate da decisioni del Consiglio.
FINANZA E
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
Articolo
14. Patrimonio dell’Associazione
Il fondo
dell’Associazione é costituito dalle quote associative e da eventuali
erogazioni, donazioni, lasciti e da qualunque bene che, a qualsiasi
titolo, diverrà di proprietà dell’Associazione. Gli avanzi della gestione
debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali
ad essa direttamente connesse. É vietata la distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine
rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine
di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 30 giugno.
Articolo 15. Scioglimento e liquidazione
Lo
scioglimento dell’Associazione é deliberato dall’Assemblea dei soci, i
quali per poter deliberare devono essere i 2/3 degli aventi diritto al
voto in prima convocazione e la maggioranza più uno in seconda
convocazione. L’assemblea così costituita provvederà alla nomina di uno o
più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Il suo
attivo, dopo il pagamento dei debiti e di quanto altro ragionevolmente
dovuto in ottemperanza alla legislazione italiana, sarà devoluto in
beneficenza per fini analoghi agli scopi dell’Associazione, con espresso
divieto di ripartizione tra gli associati.
Articolo 16. Controversie
Ogni
controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse
insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa
l’interpretazione o l’esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al
giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, amichevoli
compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti
contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di
disaccordo, dal Presidente del tribunale di Piacenza.
Gli
arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di
procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Articolo 17. Emendamenti allo Statuto
Gli
emendamenti al presente Statuto possono essere proposti su iniziativa del
Comitato Direttivo, o su richiesta del 10% dei membri, con diritto di voto
ed in regola con il pagamento delle quote, indirizzata al Presidente.
Tutti gli emendamenti devono essere confacenti con lo Statuto
dell’Associazione e le politiche, procedure, regole e direttive stabilite
dal Comitato Direttivo. Comunicazione scritta dei cambiamenti proposti
sarà inviata ai membri almeno 45 giorni prima di tale assemblea.
Tutti gli
emendamenti saranno presentati dal Consiglio con o senza raccomandazioni
di voto.
Questo
Statuto può essere emendato in prima convocazione con il voto favorevole
dei due-terzi (2/3) dei membri, con diritto di voto ed in regola con il
pagamento delle quote.
Col voto
favorevole della maggioranza più uno dei soci presenti qualunque sia il
numero in seconda convocazione.
Articolo 18. Disposizioni finali
Per quanto
non espressamente disposto dal presente Statuto si applica la normativa
vigente. |