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L'Associazione

LA STORIA:

All'inizio del 1982, alcuni genitori adottivi di Piacenza si ritrovarono per scambiarsi le diverse impressioni.

I contatti proseguirono sia per amicizia, sia per interesse comune. Si fondò così il nucleo originale della Primogenita.
Dalla spontaneità di questi incontri nacque, negli anni seguenti, il desiderio di dare una forma organica, un aspetto associativo concreto nell'ambito delle adozioni, aprendo a nuove famiglie la possibilità di partecipare a questa esperienza.
Da allora, attraverso le varie tappe: Statuto (1987), riconoscimento regionale (1992), riconoscimento nazionale (1991), la Primogenita è diventata Ente Autorizzato all'adozione internazionale con numerose famiglie iscritte e con più di 100 famiglie sostenitrici.
Opera con l'India da sempre, con la Polonia dal 1997, con la Romania dal 1999, con la Russia dal 2000, con la Lituania dal 2002, con la Bosnia dal 2005. E' in attesa di accreditamento nella Tanzania e nel Camerun e si sta aprendo a nuovi paesi. Questo ampliamento è nato dal desiderio di arrivare in tutte quelle parti del mondo laddove i bambini abbandonati più soffrono e più hanno il diritto di avere una famiglia.
Tuttavia, facendo proprio il dettato della " Convenzione dell'Aia ", che ritiene l'adozione internazionale l'ultima risorsa, la nostra Associazione si occupa, primariamente, della cooperazione in loco con la costruzione di strutture idonee a risolvere le necessità essenziali (sanità, istruzione, alimentazione, ecc.).
Fondamentale è, comunque, l'impegno inderogabile di agire nell'assoluta legalità e secondo le norme: sia nel nostro Paese, sia nelle nazioni nelle quali si opera. Le vicende, purtroppo oscure, di questi ultimi anni ci impongono questa scelta per rendere l'adozione internazionale non più fonte di traffici e di guadagni illeciti, ma fonte di quell'amore e di quell'uguaglianza che, finalmente, renderanno la nostra società multietnica.


LO STATUTO:

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Allegato ”A” all’atto in data 26 novembre 2006

 

NOME, SEDE E FINALITA DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 1. Denominazione

É costituita l’Associazione senza fini di lucro denominata “La Primogenita International Adoption”(onlus).

 

Articolo 2. Sede

L’Associazione ha sede legale in Piacenza.

Essa tuttavia può articolarsi in Sedi territoriali facenti capo alla sede legale, al fine di rendere operative le finalità dell’Associazione stessa sul territorio nazionale, e all’estero.

 

Articolo 3. Finalità

“La Primogenita International Adoption” è un’Associazione apolitica ed ha per scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà attraverso:

A)         la promozione di tutte le attività miranti a facilitare e realizzare l’adozione di minori stranieri in stato di abbandono, purché si trovino tali secondo la loro legge nazionale, ed in conformità alle norme in materia di adozione stabilite dalla convenzione dell’Aja;

B)         la collaborazione con ogni mezzo per individuare, denunciare ed estirpare le cause fondamentali del fenomeno dell’abbandono, considerato come ingiustizia sociale, negli stessi paesi d’origine dei minori abbandonati;

C)         lo studio delle situazioni di abbandono di minori, al fine di promuovere tutte le attività inerenti l’adozione ed ogni altra forma di intervento democratico, secondo i principi di minimo isolamento e massima socializzazione;

D)         l’affermazione del concetto che lo scopo essenziale dell’adozione è quello di dare una famiglia al minore che non ne ha, superando i pregiudizi derivanti dalle differenze di origine etnica e geografica, di aspetto fisico, di religione, casta o classe sociale, usi e tradizioni, affermando quindi il valore sociale e affettivo della famiglia;

E)          l’affermazione e la divulgazione presso l’opinione pubblica, gli operatori sociali, le autorità, sia in Italia che all’estero, del principio dell’insostituibilità della famiglia per l’educazione e la crescita equilibrata e serena dei bambini, mirando a sviluppare nel contempo la consapevolezza delle inevitabili e dannose carenze provocate dall’affidamento dei minori ad istituti anche se specializzati;

F)          il sostegno e l’adesione ad ogni iniziativa che porti al raggiungimento di una normativa internazionale in grado di regolare e proteggere l’adozione con uniformità di principi in tutti gli stati. In particolare, che induca tutti i pesi interessati a ratificare la convenzione dell’Aja e ad adottare legislazioni ad essa confacenti;

G)         il sostegno in ogni forma alle famiglie che hanno adottato e/o intendono adottare minori stranieri, mediante lo scambio di esperienze tra le famiglie stesse, l’organizzazione di incontri, congressi, studi, l’attuazione di misure di accompagnamento e di sostegno psicologico, l’adozione di ogni iniziativa tesa a facilitare l’inserimento dei bambini adottati nella società;

H)         la raccolta di materiale sulle esperienze di adozioni di minori di diverse nazionalità;

I)             la promozione di scambi di opinione, di studi, di ricerche allo scopo di risolvere i pregiudizi razziali esistenti in Italia e negli altri paesi, promuovendo iniziative atte a individuare, prevenire e sradicare all’origine tali pregiudizi, nell’ambito della famiglia, della scuola, dei mass media, contrastando i modelli culturali di comportamento che ne derivano;

J)           altre attività purché direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;

K)         è fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dall’art. 10 lettera a D.L.G.S. N. 460/1998

 

ORGANI ASSOCIATIVI E CARICHE SOCIALI

 

Articolo 4. Organi associativi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:

-         l'Assemblea nazionale dei Soci, costituita dai Soci regolarmente iscritti in regola con il pagamento annuale della quota associativa. Ha potere consultivo e deliberativo.

-        il Consiglio Direttivo nazionale, eletto dall’Assemblea dei Soci con funzioni di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

-        il Presidente, eletto dal Consiglio come garante del perseguimento delle finalità ed obiettivi dell’Associazione. Ha funzioni direttive e rappresentative.

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione durano in carica tre anni e al termine del loro mandato sono rieleggibili. I candidati eletti terranno l’ufficio per la durata del loro mandato e fino a che i loro successori non siano stati eletti e qualificati.

Tutte le cariche sociali sono svolte in modo gratuito. Nessun membro dell’Associazione riceverà alcun guadagno pecuniario, beneficio economico o profitto dalle attività, dai conti finanziari e dalle risorse dell’Associazione.

 Articolo 5. Diritti e doveri dei soci

L’appartenenza all’Associazione è volontaria e sarà aperta alle coppie che hanno già effettuato un’adozione, alle coppie che hanno intrapreso l’iter adottivo, ai soggetti adottati per il tramite dell’Associazione purché maggiorenni e altresì, a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate a favorire gli scopi dell’Associazione.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e di impegnarsi ad osservare il presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo é competente a deliberare in ordine alla domanda di ammissione di nuovi aderenti e deve esprimere il suo parere a riguardo entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. In assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine prestabilito, la richiesta si intende accolta.

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, intervenendo alle manifestazioni da questa organizzate, usufruendo delle strutture che ad essa fanno capo, partecipando alle assemblee. Tutti i soci hanno pari diritto ad accedere alle cariche sociali. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato.

Gli associati hanno l’obbligo di pagare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti dal Consiglio stesso.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e/o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

L’esclusione é deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio sia in ritardo di più di sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statuarie o alle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato mediante raccomandata A/R all’associato dichiarato decaduto, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata A/R inviata al Presidente dell’Associazione.

In caso di dimissioni il socio dimissionario deve comunicare le sue decisioni per iscritto al Consiglio Direttivo e la richiesta, se accettata dal Consiglio, ha effetto immediato.

Gli associati che per qualunque ragione abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere il rimborso dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La qualità di associato è personale ed intrasmissibile a qualunque titolo.

Tutti i soci indistintamente hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

L’attività dei soci é svolta in modo volontario e gratuito.

 

Articolo 6. L’Assemblea dei soci

 

I soci sono convocati dal Presidente in seduta ordinaria obbligatoriamente una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Le assemblee dei soci potranno comunque essere richieste in qualunque momento purché se ne ravvisi la necessità dal Consiglio Direttivo o dal 30% dei soci con diritto di voto. In tal caso esse dovranno essere convocate dal Presidente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta secondo le modalità di cui sopra.

Il quorum per la validità di tutte le assemblee dei soci sarà pari alla maggioranza assoluta in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti ed in regola con il pagamento delle quote , in seconda convocazione.

 

Articolo 7. Funzioni dell’Assemblea

 

L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche allo Statuto e su tutte le questioni ad essa deputate per legge o per statuto.

 

Articolo 8. Modalità di svolgimento delle riunioni dell’Assemblea

 

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di Associazione.

L’Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, da un Presidente facente funzione, eletto dall’Assemblea a votazione palese. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Delle riunione si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

I soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo nel caso in cui si debba approvare il bilancio o deliberare in merito a responsabilità dei consiglieri.

I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. L’Associazione acquisisce la delega agli atti sociali. La stessa persona non può rappresentare più di due associati. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Per consentire al socio di esercitare i suoi diritti di elettorato attivo/passivo l'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

È pertanto necessario che:

a)   sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b)   sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

c)   sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d)   vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. 

Articolo 9. Il Consiglio Direttivo

L’Associazione é amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente. Nel caso di decesso o di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio può nominare come sostituto il primo dei non eletti che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio. Qualora ciò non fosse possibile si procede ad elezioni suppletive.

 

Articolo 10. Funzioni del Consiglio

 

Il Consiglio Direttivo dispone dei più ampi poteri nella gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Esso promuove e sviluppa le attività dell’Associazione, delibera sull’importo della quota di associazione annuale, predispone obbligatoriamente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, delibera sull’istituzione e la chiusura di sedi periferiche e annualmente ne verifica l’attività, può chiedere per gravi e comprovati motivi la convocazione dell’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri la gestione delle attività inerenti ad uno degli scopi sociali, come pure l’organizzazione di una o più manifestazione sociali.

 

Articolo 11. Modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio

 

Il Consiglio può riunirsi tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o qualora sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque obbligatoriamente ogni tre mesi per la gestione ordinaria e due volte all’anno per predisporre il bilancio consuntivo e per deliberare sull’importo della quota di Associazione annuale.

Il Presidente nomina un Segretario.

Le deliberazione sopra indicate risultano validamente assunte se é presente la maggioranza dei componenti del Consiglio e se ottengono il voto favorevole  della maggioranza dei presenti.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata a/r o telefax o e-mail.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

É ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, avendo ricevuto via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Delle riunione si redice il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo12. Funzioni del Presidente

 

Il Presidente è il principale direttore esecutivo dell’Associazione e delle decisioni del Consiglio Direttivo ed assolve agli incarichi che sono consueti per tale funzione. Egli cura la regolare attività dell’Associazione e ne promuove lo sviluppo. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente.

Egli convoca e presiede come membro d’ufficio tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e ne fa eseguire le deliberazioni; firma gli atti ufficiali.

Il Presidente del Consiglio direttivo é anche Presidente dell’Associazione.

Egli rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Cura i rapporti con i referenti esteri ed in tal caso può avvalersi della collaborazione di uno dei Consiglieri con delega ai rapporti con l’estero.

 

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE  

Articolo 13. Sedi territoriali

Le Sedi territoriali sono istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Sono strutture decentrate con il compito di curare i rapporti con le coppie, che hanno conferito incarico all’Associazione, nel territorio di riferimento secondo le direttive e le indicazione del Consiglio.

In particolare possono:

·        promuovere i corsi di formazione per le coppie che hanno fatto richiesta di aderire all’Associazione, previo colloquio informativo;

·        seguire le coppie nella prima fase di attesa e nella produzione della documentazione richiesta dal paese adottivo;

·        seguire la coppia durante il viaggio nel paese adottivo;

·        aggiornare e integrare la banca dati relativa alle coppie aderenti, provvedendo eventualmente alla regolarizzazione delle posizioni amministrative;

·        gestire le procedure di post adozione;

·        predisporre misure di accompagnamento della coppia e del minore in fase post adottiva.

Ogni sede é presieduta da un Responsabile di sede, nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Il Responsabile di sede risponde nei confronti del Consiglio della correttezza e della gestione delle attività della sede e della loro conformità ai programmi dell’Associazione.

Il Presidente riunisce almeno ogni sei mesi i Responsabili di sede al fine di:

-        verificare il buon andamento della gestione e garantire omogeneità ed equilibrio nella conduzione delle attività;

-        acquisire orientamenti e proposte da sottoporre al Consiglio;

-        impartire direttive unitarie derivate da decisioni del Consiglio.

 

FINANZA E QUESTIONI AMMINISTRATIVE

 Articolo 14. Patrimonio dell’Associazione

Il fondo dell’Associazione é costituito dalle quote associative e da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e da qualunque bene che, a qualsiasi titolo, diverrà di proprietà dell’Associazione. Gli avanzi della gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ad essa direttamente connesse. É vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 30 giugno.

 

Articolo 15. Scioglimento e liquidazione

 

Lo scioglimento dell’Associazione é deliberato dall’Assemblea dei soci, i quali per poter deliberare devono essere i 2/3 degli aventi diritto al voto in prima convocazione e la maggioranza più uno in seconda convocazione. L’assemblea così costituita provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il suo attivo, dopo il pagamento dei debiti e di quanto altro ragionevolmente dovuto in ottemperanza alla legislazione italiana, sarà devoluto in beneficenza per fini analoghi agli scopi dell’Associazione, con espresso divieto di ripartizione tra gli associati.

 

Articolo 16. Controversie

 

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale di Piacenza.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

 

Articolo 17. Emendamenti allo Statuto

 

Gli emendamenti al presente Statuto possono essere proposti su iniziativa del Comitato Direttivo, o su richiesta del 10% dei membri, con diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote, indirizzata al Presidente. Tutti gli emendamenti devono essere confacenti con lo Statuto dell’Associazione e le politiche, procedure, regole e direttive stabilite dal Comitato Direttivo. Comunicazione scritta dei cambiamenti proposti sarà inviata ai membri almeno 45 giorni prima di tale assemblea.

Tutti gli emendamenti saranno presentati dal Consiglio con o senza raccomandazioni di voto.

Questo Statuto può essere emendato in prima convocazione con il voto favorevole dei due-terzi (2/3) dei membri, con diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote.

Col voto favorevole della maggioranza più uno dei soci presenti qualunque sia il numero in seconda convocazione.

 

Articolo 18. Disposizioni finali

 

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si applica la normativa vigente.

                         

                        

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