L'adozione
internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese,
davanti alle autorità e alle leggi che vi operano. Perché una simile
adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle
procedure
particolari, stabilite dalle leggi italiane e internazionali.
Altrimenti l'adozione straniera non sarà ritenuta valida, e il bambino non
potrà nemmeno entrare nel nostro paese. Per di più, in certi casi,
l'inosservanza delle leggi sull'adozione può costituire un reato. Queste
disposizioni possono sembrare eccessive, ma sono necessarie per garantire ai
bambini abbandonati ed ai loro futuri genitori adottivi un'adozione
legalmente corretta, e rispettosa dei diritti di tutti i protagonisti.
L'adozione internazionale ha conosciuto in questi anni un fortissimo
sviluppo. Nel 1982 le adozioni di bambini stranieri pronunciate dai
Tribunali per i minorenni italiani erano in tutto meno di trecento. Nello
stesso periodo venivano registrate più di mille adozioni nazionali. Nel 1991
sono entrati in Italia a scopo di adozione più di duemila settecento minori
stranieri, mentre i bambini italiani dichiarati adottabili erano meno di
mille. La tendenza all'aumento nelle adozioni internazionali è stata
costante, e ha visto nel 1999 l'ingresso in Italia di tremila bambini
stranieri adottati, mentre le domande di idoneità all'adozione
internazionale sono state più di settemila. Uno sviluppo così rapido del
fenomeno non è riscontrabile solo nel nostro paese, ma lo possiamo rilevare
in tutti i paesi economicamente sviluppati. In questi, il miglioramento
delle condizioni socio-economiche ha avuto come conseguenza la riduzione del
numero dei bambini abbandonati, mentre dall'altra parte il calo delle
nascite ha fatto aumentare le richieste di adozione. Queste si sono
indirizzate così verso l'unica strada possibile, quella internazionale. La
Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento
per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera
adottarli, e per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa
instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto con la
legge 31 dicembre 1998 n.476, le cui norme hanno modificato la legge 4
maggio 1983 n.184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale. Lo
spirito della Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di
sussidiarietà dell'adozione internazionale: l'adozione deve cioè essere
l'ultima strada da percorrere per realizzare l interesse di un bambino,
quando non ci sia stata la possibilità di aiutarlo all'interno della propria
famiglia (ove vi sia) e del proprio paese di origine. L'adozione
internazionale ha quindi una grande valenza civile, ed è uno strumento per
arricchire l'aspetto multiculturale e multirazziale della nostra moderna
società. Essa inoltre costituisce anche un tipo di scelta solidaristica nei
confronti dell'infanzia abbandonata nei paesi più poveri. Ma non è l'unico:
la legge italiana prevede infatti che gli enti autorizzati a svolgere le
pratiche di adozione internazionale si occupino concretamente anche di altri
progetti di aiuto e sostegno all'infanzia nei paesi esteri in cui operano.
1ª TAPPA :
La dichiarazione di disponibilità
TEMPI: entro 15
giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve trasmettere
la domanda ai servizi socio-territoriali competenti. (vedi. 2ª tappa)
SOGGETTI: coppia,
Tribunale per i minorenni
LUOGO: Tribunale
della propria Regione di residenza; ITALIA La prima tappa, per chi desideri
adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i minorenni competente
per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel capoluogo di
ogni regione, e alcune regioni ne hanno più di uno. (vedi elenco sotto
Tribunali per i minorenni ) Nel caso di cittadini italiani residenti
all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per
inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in
mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.
Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all'ufficio di
cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità"
all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano
un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro
disponibilità ad adottarne uno. Infatti l'istituto dell'adozione ha per fine
di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la
possibilità di averne una ad un bambino che ne è privo. E non viceversa.
Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta
semplice:
Ø
Certificato di nascita dei richiedenti;
Ø
Stato
di famiglia;
Ø
Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti,
resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al
segretario; oppure, qualora fossero deceduti:
Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
Ø
Certificato rilasciato dal medico curante;
Ø
Certificati economici: mod. 101 o mod. 740 oppure busta paga;
Ø
Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
Ø
Atto
notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i
coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto. Gli
aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti
previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare la
dichiarazione di disponibilità:
-
le
coppie coniugate;
-
sposate da almeno tre anni (è computabile l'eventuale precedente convivenza
more uxorio);
-
non
aventi in corso o di fatto alcuna separazione;
-
con
una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da
adottare;
-
in
possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo
(requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo
il primo controllo da parte del Tribunale). Se il Tribunale per i minorenni
ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia
immediatamente un decreto di inidoneità. Qualora invece non vi sia stato
niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione
di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa
alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.
2ª TAPPA:
L'indagine dei servizi territoriali
TEMPI: entro 4 mesi
dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.
SOGGETTI: servizi
degli enti locali, coppia
LUOGO: il servizio
territoriale della propria città di residenza;
ITALIA I servizi
degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di
valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro
storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla
stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli
elementi di valutazione sulla richiesta della coppia. E' chiaro che questo
è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi
possono sentirsi come sottoposti ad un esame. I servizi però devono cercare
di sondare la loro capacità di prendersi cura di un minore, l'apertura di
entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica - in maniera
discreta- ponendosi "a fianco", e non di fronte agli aspiranti all adozione.
E saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile
per una più approfondita preparazione all adozione. In questa fase è anche
compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti
genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro
provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.
3ª TAPPA:
Il decreto di idoneità
TEMPI: entro 2 mesi
dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali
SOGGETTI: Tribunale
per i minorenni coppia
LUOGO: il Tribunale
della propria Regione di residenza;
ITALIA Una volta
ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene
opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice
decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto
attestante l'insussistenza dei requisiti all adozione. E' chiaro che il
Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai
servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità. Il
decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni
elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia,
per favorire l incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da
adottare. Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione
per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto
dai coniugi.
4ª TAPPA:
Inizia la ricerca
TEMPI: la coppia
deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno
dal rilascio del decreto di idoneità.
SOGGETTI: Ente
Autorizzato Coppia
LUOGO: una delle
sedi dell'ente autorizzato scelto dai coniugi;
ITALIA La coppia in
possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo
rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli
enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. In questa
fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l ente
opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno
lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono
presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la
collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di
genitori adottivi. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo OBBLIGATO
perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue
i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.
5ª TAPPA: L' "incontro"
all'estero
TEMPI: non
predeterminabili
SOGGETTI: Ente
Autorizzato Autorità Centrale straniera Commissione per le adozioni
internazionali italiana Coppia Bambino da adottare
LUOGO: il paese
indicato dalla coppia;
ESTERO Si tratta
della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In
questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa
carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto. L'ente, una
volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il
bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone
il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie. Se gli
incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo
anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti
e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le
adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti
previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4. Se invece gli incontri
non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la
Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali
l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore.
Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili
abbinamenti successivi. Può accadere inoltre che sia l ente a non accogliere
una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera.
In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia
alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il
diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso,
oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a termine la
procedura. L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione
riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla
Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la
conservazione.
6ª TAPPA:
Il rientro in Italia
TEMPI: non
quantificabili
SOGGETTI:
Commissione per le adozioni internazionali Ente autorizzato Coppia Bambino
LUOGO: ITALIA
Una volta ricevuta
dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e
sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni
internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in
Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione
della Convenzione de L'Aja.
7ª TAPPA: La conclusione
TEMPI: non
quantificabili
SOGGETTI: Tribunale
per i minorenni Coppia
LUOGO: ITALIA;
Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza.
Dopo che il bambino
è entrato in Italia, e sia trascorso l eventuale periodo di affidamento
preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale
per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri
dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i
minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso
in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima
il decreto di idoneità). Con la trascrizione il minore diventa
definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della
nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.
(Tratto dal sito della
Commissione per le Adozioni internazionali)
ADOZIONE INTERNAZIONALE
Documenti richiesti per l'adozione internazionale
(tutti in carta semplice):
-
Domanda
diretta al Tribunale per i minorenni;
-
Certificato
di nascita dei richiedenti;
-
Stato di
famiglia;
-
I genitori
degli adottanti devono rendere dichiarazione di assenso all'adozione
richiesta dai figli per quanto disposto dalla L. 184 del 4 maggio 1983,
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al
Segretario, oppure, qualora fossero deceduti;
-
Certificato
di morte dei genitori dei richiedenti;
-
Certificato
rilasciato dal medico curante;
-
Certificati
economici: mod. 101 o mod. 740 oppure busta-paga;
-
Certificato
generale del Casellario giudiziale dei richiedenti;
-
Atto notorio
oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che fra i coniugi
adottanti (indicare le generalità) non sussiste separazione personale
neppure di fatto.
(Documento
tratto da:
http://www.giustizia.it)
L'ADOZIONE NAZIONALE
I coniugi
che intendono adottare un minore debbono presentare domanda al Tribunale per
i minorenni: per l'adozione di un minore italiano, tale domanda può essere
proposta indifferentemente ad un qualsiasi tribunale minorile ed anche,
contemporaneamente, a più tribunali (art. 22
L. 184/1983).
La domanda ha
validità di due anni e, allo scadere di tale termine, può essere rinnovata,
ripresentando la documentazione necessaria per comprovare la permanenza dei
requisiti richiesti dalla Legge.
La domanda dev'essere
corredata da alcuni documenti, in carta semplice, che consentono di
confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 Legge 184/1983).
Prima di consegnare la documentazione richiesta, i coniugi sono invitati a
contattare l'ASL competente per zona per ottenere la relazione sociale con
il parere dello psicologo del territorio circa la loro "idoneità ad educare,
istruire e mantenere il minore che intendono adottare".
Al momento del
deposito della domanda, corredata dai richiesti documenti e dalla relazione
sociale del territorio viene formato dalla cancelleria del tribunale
apposito fascicolo che acquista un numero secondo una progressione
cronologica: tale numero servirà ad individuare rapidamente ogni successivo
atto riguardante la pratica.
Contemporaneamente alla formazione del fascicolo, la cancelleria richiede ai
carabinieri della zona di residenza di accertare la situazione personale dei
coniugi.
Il Tribunale per
i minorenni di Milano ritiene opportuno far seguire all'indagine sociale, un
ulteriore colloquio con un'équipe di esperti interna all'Ufficio, composta
da due giudici onorari.
In questa sede i
coniugi potranno esprimere le proprie convinzioni in ordine al progetto
adottivo ovvero le perplessità sorte successivamente alla presentazione
della domanda.
L'équipe, a sua
volta, facendo riferimento alla relazione dei servizi locali allegata agli
atti, verificherà l'attendibilità delle opinioni formulate e gli eventuali
elementi non "chiari" emersi negli incontri con gli operatori del
territorio.
La pratica di
adozione, così completata, può ora essere considerata ai fini
dell'abbinamento della coppia con un minore dichiarato in stato di
abbandono.
Settimanalmente è
convocata una camera di un consiglio per tale abbinamento. Il presidente del
consiglio - composto da due giudici togati e da due onorari, di cui un uomo
ed una donna - dà la parola alle assistenti sociali incaricate di seguire il
caso di un determinato minore, dichiarato adottabile.
Vengono
individuate le caratteristiche della coppia che meglio può rispondere alle
esigenze di quel bambino, in ragione della sua età, del suo stato di salute
psicofisico, della necessità più o meno impellente di allontanarlo dal luogo
di abituale residenza della famiglia d'origine. Disegnato il profilo della
coppia adottiva, il presidente incarica un'équipe, formata dall'assistente
sociale che segue il caso a da un giudice onorario, di scegliere i coniugi
in comparazione quelli che risultino corrispondere alle indicazioni fornite.
Il Centro
Elaborazione Dati del tribunale produce quindi un tabulato, contenente le
schede delle coppie in possesso dei requisiti richiesti, ed inizia così la
selezione. Esaminando tutti gli atti contenuti nei singoli fascicoli
segnalati, l'équipe individua almeno una terna di coppie e le invita ad un
colloquio di ulteriore approfondimento. Solo al termine della ricerca
l'équipe decide di formulare la proposta di affido preadottivo, per lo più
sottoponendola ai coniugi nell'ambito di una visita domiciliare.
All'accettazione
da parte dei coniugi segue l'incontro con il minore, in istituto o presso
l'ospedale dove è ricoverato. A seconda dell'età e del vissuto del bambino,
il personale del luogo ospitante provvede a prepararlo all'arrivo dei
genitori prescelti, con i quali verranno programmati graduali incontri sino
al distacco definitivo dai compagni e dagli assistenti con cui egli ha
vissuto un periodo più o meno lungo, ma comunque intenso, della propria
vita.
La prima fase del
rapporto di adozione è quella dell'affidamento preadottivo, che dura
solitamente un anno, e nella quale i servi locali sono incaricati di
predisporre ogni più opportuno intervento di sostegno alla famiglia per
consentire il pieno inserimento del minore nel nuovo nucleo.
L'assistente
sociale ha quindi il compito di supportare la coppia in questa delicatissima
tappa di avvio della relazione, pur restando, per quanto possibile,
osservatore esterno.
Al termine
dell'anno di affidamento preadottivo, i servizi sociali dovranno inviare una
relazione al tribunale per i minorenni che, preso atto della buona
evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore
del minore, dichiarerà l'adozione definitiva ovvero, in considerazione di
eventuali difficoltà, evidenziate dalle informazioni degli stessi servizi
locali, prorogherà l'affido disponendo gli interventi più opportuni per
garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia.
L'adozione crea
ora un vincolo giuridico tra genitori e figli del tutto equiparato dalla
legge alla filiazione legittima (art. 27 L. 184/1983).
L'adottato
acquista il cognome paterno e, effettuate le trascrizioni allo stato civile,
è fatto divieto a chiunque di fornire notizie e informazioni e, in
particolare, all'ufficiale di stato civile e all'ufficiale di anagrafe, di
produrre certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il
rapporto di adozione (art. 28 L. 184/1983), con sanzioni anche penali.
AVVERTENZA:
Le informazioni su pratiche che riguardano attività giurisdizionali sono
formite per agevolare il rapporto del cittadino con gli Uffici giudiziari,
ma sono qui solo indicative. L'autonoma interpretazione di ogni Giudice in
materia infatti, comporta la possibilità di differenti orientamenti
giurisprudenziali sul territorio.
Documenti richiesti per l'adozione nazionale
(tutti in carta semplice):
-
Domanda diretta al Presidente del Tribunale per i minorenni;
-
Certificato di nascita dei richiedenti;
-
Stato di famiglia;
-
I genitori viventi degli adottanti devono rendere dichiarazione di
assenso all'adozione richiesta dai figli, per quanto disposto dalla Legge 4
maggio 1983 n. 184, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio davanti al Segretario comunale,
oppure: certificato di morte dei genitori degli adottanti;
-
Certificato rilasciato dal medico curante;
-
Certificati economici: Mod. 101 oppure Mod. 740 o busta paga;
-
Certificato generale del Casellario giudiziale dei richiedenti;
-
Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che fra
i coniugi adottanti (indicare le generalità) non sussiste separazione
personale neppure di fatto.
Schema della
domanda da copiare
su carta protocollo semplice
Al Sig. Presidente
del Tribunale per i minorenni
di .........................................
Il/La
sottoscritto/a (oppure I sottoscritti)
..........................................
.........................................................................................................................
residente/i
in........................................................................................................
Via.....................................................................telefono.....................................
chiede (oppure chiedono)
venga fatto luogo
all'adozione del minore (o dei
minori)..........................................
...........................................................................................................................
ai sensi dell'art.
44 della L. 4 maggio 1983 n. 184.
Data............................. Firma/e
.......................................................
(Estratto da: Ministero della Giustizia)