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Le tappe dell'adozione

(Tratto dal sito della Commissione per le adozioni internazionali)

Premessa

La dichiarazione di disponibilità

L'indagine dei servizi territoriali

Il decreto di idoneità

Inizia la ricerca

L' "incontro" all'estero

Il rientro in Italia

La conclusione 

Documenti per l'adozione internazionale

L'adozione nazionale

Documenti per l'adozione nazionale

 

 Modelli di domanda 

PREMESSA

L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.  Perché una simile adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane e internazionali. Altrimenti l'adozione straniera non sarà ritenuta valida, e il bambino non potrà nemmeno entrare nel nostro paese. Per di più, in certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione può costituire un reato. Queste disposizioni possono sembrare eccessive, ma sono necessarie per garantire ai bambini abbandonati ed ai loro futuri genitori adottivi un'adozione legalmente corretta, e rispettosa dei diritti di tutti i protagonisti. L'adozione internazionale ha conosciuto in questi anni un fortissimo sviluppo. Nel 1982 le adozioni di bambini stranieri pronunciate dai Tribunali per i minorenni italiani erano in tutto meno di trecento. Nello stesso periodo venivano registrate più di mille adozioni nazionali. Nel 1991 sono entrati in Italia a scopo di adozione più di duemila settecento minori stranieri, mentre i bambini italiani dichiarati adottabili erano meno di mille.  La tendenza all'aumento nelle adozioni internazionali è stata costante, e ha visto nel 1999 l'ingresso in Italia di tremila bambini stranieri adottati, mentre le domande di idoneità all'adozione internazionale sono state più di settemila.  Uno sviluppo così rapido del fenomeno non è riscontrabile solo nel nostro paese, ma lo possiamo rilevare in tutti i paesi economicamente sviluppati. In questi, il miglioramento delle condizioni socio-economiche ha avuto come conseguenza la riduzione del numero dei bambini abbandonati, mentre dall'altra parte il calo delle nascite ha fatto aumentare le richieste di adozione. Queste si sono indirizzate così verso l'unica strada possibile, quella internazionale. La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli, e per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto con la legge 31 dicembre 1998 n.476, le cui norme hanno modificato la legge 4 maggio 1983 n.184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale. Lo spirito della Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale: l'adozione deve cioè essere l'ultima strada da percorrere per realizzare l interesse di un bambino, quando non ci sia stata la possibilità di aiutarlo all'interno della propria famiglia (ove vi sia) e del proprio paese di origine. L'adozione internazionale ha quindi una grande valenza civile, ed è uno strumento per arricchire l'aspetto multiculturale e multirazziale della nostra moderna società. Essa inoltre costituisce anche un tipo di scelta solidaristica nei confronti dell'infanzia abbandonata nei paesi più poveri. Ma non è l'unico: la legge italiana prevede infatti che gli enti autorizzati a svolgere le pratiche di adozione internazionale si occupino concretamente anche di altri progetti di aiuto e sostegno all'infanzia nei paesi esteri in cui operano.  


1ª TAPPA : La dichiarazione di disponibilità 

TEMPI: entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve trasmettere la domanda ai servizi socio-territoriali competenti. (vedi. 2ª tappa)

 SOGGETTI: coppia, Tribunale per i minorenni

LUOGO: Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA  La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune regioni ne hanno più di uno. (vedi elenco sotto Tribunali per i minorenni ) Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.   Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all'ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro disponibilità ad adottarne uno. Infatti l'istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilità di averne una ad un bambino che ne è privo. E non viceversa.  Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice: 

Ø      Certificato di nascita dei richiedenti;

Ø      Stato di famiglia;

Ø      Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:    Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;

Ø      Certificato rilasciato dal medico curante;

Ø      Certificati economici: mod. 101 o mod. 740 oppure busta paga;

Ø      Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti; 

Ø      Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.  Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare la dichiarazione di disponibilità: 

-         le coppie coniugate; 

-         sposate da almeno tre anni (è computabile l'eventuale precedente convivenza more uxorio);

-         non aventi in corso o di fatto alcuna separazione; 

-         con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare;

-         in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).  Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.  Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali. 


2ª TAPPA: L'indagine dei servizi territoriali 

TEMPI: entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.

SOGGETTI: servizi degli enti locali, coppia

LUOGO: il servizio territoriale della propria città di residenza; 

ITALIA  I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.  E' chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come sottoposti ad un esame. I servizi però devono cercare di sondare la loro capacità di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica - in maniera discreta- ponendosi "a fianco", e non di fronte agli aspiranti all adozione. E saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all adozione. In questa fase è anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati. 


3ª TAPPA: Il decreto di idoneità 

TEMPI: entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi  territoriali

SOGGETTI: Tribunale per i minorenni coppia

LUOGO: il Tribunale della propria Regione di residenza;

ITALIA   Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all adozione. E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.  Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.  Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.


4ª TAPPA: Inizia la ricerca 

TEMPI: la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità.

SOGGETTI: Ente Autorizzato Coppia

LUOGO: una delle sedi dell'ente autorizzato scelto dai coniugi; 

ITALIA  La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l ente opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.  Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo OBBLIGATO perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.


 5ª TAPPA: L' "incontro" all'estero 

TEMPI: non predeterminabili

SOGGETTI: Ente Autorizzato Autorità Centrale straniera Commissione per le adozioni internazionali italiana Coppia Bambino da adottare

LUOGO: il paese indicato dalla coppia;

 ESTERO  Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto. L'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie. Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4. Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili abbinamenti successivi. Può accadere inoltre che sia l ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a termine la procedura.  L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.


6ª TAPPA: Il rientro in Italia 

TEMPI: non quantificabili

SOGGETTI: Commissione per le adozioni internazionali Ente autorizzato Coppia Bambino

 LUOGO: ITALIA 

Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.


 7ª TAPPA: La conclusione 

TEMPI: non quantificabili

SOGGETTI: Tribunale per i minorenni Coppia

LUOGO: ITALIA; Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza. 

Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).  Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.

 (Tratto dal sito della Commissione per le Adozioni internazionali)


ADOZIONE INTERNAZIONALE


Documenti richiesti per l'adozione internazionale
(tutti in carta semplice):

  • Domanda diretta al Tribunale per i minorenni;

  • Certificato di nascita dei richiedenti;

  • Stato di famiglia;

  • I genitori degli adottanti devono rendere dichiarazione di assenso all'adozione richiesta dai figli per quanto disposto dalla L. 184 del 4 maggio 1983, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al Segretario, oppure, qualora fossero deceduti;

  • Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;

  • Certificato rilasciato dal medico curante;

  • Certificati economici: mod. 101 o mod. 740 oppure busta-paga;

  • Certificato generale del Casellario giudiziale dei richiedenti;

  • Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che fra i coniugi adottanti (indicare le generalità) non sussiste separazione personale neppure di fatto.

 (Documento tratto da: http://www.giustizia.it)


L'ADOZIONE NAZIONALE

I coniugi che intendono adottare un minore debbono presentare domanda al Tribunale per i minorenni: per l'adozione di un minore italiano, tale domanda può essere proposta indifferentemente ad un qualsiasi tribunale minorile ed anche, contemporaneamente, a più tribunali (art. 22 L. 184/1983).

La domanda ha validità di due anni e, allo scadere di tale termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione necessaria per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti dalla Legge.

La domanda dev'essere corredata da alcuni documenti, in carta semplice, che consentono di confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 Legge 184/1983). Prima di consegnare la documentazione richiesta, i coniugi sono invitati a contattare l'ASL competente per zona per ottenere la relazione sociale con il parere dello psicologo del territorio circa la loro "idoneità ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare".

Al momento del deposito della domanda, corredata dai richiesti documenti e dalla relazione sociale del territorio viene formato dalla cancelleria del tribunale apposito fascicolo che acquista un numero secondo una progressione cronologica: tale numero servirà ad individuare rapidamente ogni successivo atto riguardante la pratica.

Contemporaneamente alla formazione del fascicolo, la cancelleria richiede ai carabinieri della zona di residenza di accertare la situazione personale dei coniugi.

Il Tribunale per i minorenni di Milano ritiene opportuno far seguire all'indagine sociale, un ulteriore colloquio con un'équipe di esperti interna all'Ufficio, composta da due giudici onorari.

In questa sede i coniugi potranno esprimere le proprie convinzioni in ordine al progetto adottivo ovvero le perplessità sorte successivamente alla presentazione della domanda.

L'équipe, a sua volta, facendo riferimento alla relazione dei servizi locali allegata agli atti, verificherà l'attendibilità delle opinioni formulate e gli eventuali elementi non "chiari" emersi negli incontri con gli operatori del territorio.

La pratica di adozione, così completata, può ora essere considerata ai fini dell'abbinamento della coppia con un minore dichiarato in stato di abbandono.

Settimanalmente è convocata una camera di un consiglio per tale abbinamento. Il presidente del consiglio - composto da due giudici togati e da due onorari, di cui un uomo ed una donna - dà la parola alle assistenti sociali incaricate di seguire il caso di un determinato minore, dichiarato adottabile.

Vengono individuate le caratteristiche della coppia che meglio può rispondere alle esigenze di quel bambino, in ragione della sua età, del suo stato di salute psicofisico, della necessità più o meno impellente di allontanarlo dal luogo di abituale residenza della famiglia d'origine. Disegnato il profilo della coppia adottiva, il presidente incarica un'équipe, formata dall'assistente sociale che segue il caso a da un giudice onorario, di scegliere i coniugi in comparazione quelli che risultino corrispondere alle indicazioni fornite.

Il Centro Elaborazione Dati del tribunale produce quindi un tabulato, contenente le schede delle coppie in possesso dei requisiti richiesti, ed inizia così la selezione. Esaminando tutti gli atti contenuti nei singoli fascicoli segnalati, l'équipe individua almeno una terna di coppie e le invita ad un colloquio di ulteriore approfondimento. Solo al termine della ricerca l'équipe decide di formulare la proposta di affido preadottivo, per lo più sottoponendola ai coniugi nell'ambito di una visita domiciliare.

All'accettazione da parte dei coniugi segue l'incontro con il minore, in istituto o presso l'ospedale dove è ricoverato. A seconda dell'età e del vissuto del bambino, il personale del luogo ospitante provvede a prepararlo all'arrivo dei genitori prescelti, con i quali verranno programmati graduali incontri sino al distacco definitivo dai compagni e dagli assistenti con cui egli ha vissuto un periodo più o meno lungo, ma comunque intenso, della propria vita.

La prima fase del rapporto di adozione è quella dell'affidamento preadottivo, che dura solitamente un anno, e nella quale i servi locali sono incaricati di predisporre ogni più opportuno intervento di sostegno alla famiglia per consentire il pieno inserimento del minore nel nuovo nucleo.

L'assistente sociale ha quindi il compito di supportare la coppia in questa delicatissima tappa di avvio della relazione, pur restando, per quanto possibile, osservatore esterno.

Al termine dell'anno di affidamento preadottivo, i servizi sociali dovranno inviare una relazione al tribunale per i minorenni che, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiarerà l'adozione definitiva ovvero, in considerazione di eventuali difficoltà, evidenziate dalle informazioni degli stessi servizi locali, prorogherà l'affido disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia.

L'adozione crea ora un vincolo giuridico tra genitori e figli del tutto equiparato dalla legge alla filiazione legittima (art. 27 L. 184/1983).

L'adottato acquista il cognome paterno e, effettuate le trascrizioni allo stato civile, è fatto divieto a chiunque di fornire notizie e informazioni e, in particolare, all'ufficiale di stato civile e all'ufficiale di anagrafe, di produrre certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione (art. 28 L. 184/1983), con sanzioni anche penali.

AVVERTENZA: Le informazioni su pratiche che riguardano attività giurisdizionali sono formite per agevolare il rapporto del cittadino con gli Uffici giudiziari, ma sono qui solo indicative. L'autonoma interpretazione di ogni Giudice in materia infatti, comporta la possibilità di differenti orientamenti giurisprudenziali sul territorio.


Documenti richiesti per l'adozione nazionale
(tutti in carta semplice)
:

  1. Domanda diretta al Presidente del Tribunale per i minorenni;

  2. Certificato di nascita dei richiedenti;

  3. Stato di famiglia;

  4. I genitori viventi degli adottanti devono rendere dichiarazione di assenso all'adozione richiesta dai figli, per quanto disposto dalla Legge 4 maggio 1983 n. 184, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al Segretario comunale, oppure: certificato di morte dei genitori degli adottanti;

  5. Certificato rilasciato dal medico curante;

  6. Certificati economici: Mod. 101 oppure Mod. 740 o busta paga;

  7. Certificato generale del Casellario giudiziale dei richiedenti;

  8. Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che fra i coniugi adottanti (indicare le generalità) non sussiste separazione personale neppure di fatto.

Schema della domanda da copiare  su carta protocollo semplice


Al Sig. Presidente
del Tribunale per i minorenni
di .........................................



 

Il/La sottoscritto/a (oppure I sottoscritti) ..........................................

.........................................................................................................................

residente/i in........................................................................................................

Via.....................................................................telefono.....................................


chiede (oppure chiedono)

venga fatto luogo all'adozione del minore (o dei minori)..........................................

...........................................................................................................................

ai sensi dell'art. 44 della L. 4 maggio 1983 n. 184.


 

Data.............................                                     Firma/e  .......................................................
(Estratto da: Ministero della Giustizia)

 

                                      

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